BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TOLENTINO

II presente Bando Pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitino di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dall’unito/a civilmente e dal convivente di fatto (ex legge n. 76/2016), dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire nucleo familiare autonomo.

In conformità di quanto previsto dalla legge ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:

i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);

i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente bando.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

 

Per conseguire l’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) – istituita con L. 27.10.1988 n. 470 – di un Comune della regione. In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) il richiedente presenta l’ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell’INPS. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;

avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Tolentino;

non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito,

non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria di assegnazione dell’abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.

Si considera abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore ai seguenti valori:

  • mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
  • mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
  • mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
  • mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
  • mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
  • mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;

avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale pari, attualmente, ad € 13.617,00. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4

dell’art.3 DPR 445/2000 e dell’art.2 del DPR 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver  dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 del

Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati sopracitati.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma, 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio del Patrimonio del Comune di Tolentino sito in Piazzale Europa, 3 (tel. 0733/901270-901275) e scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo: https://www.comune.tolentino.mc.it/

La domanda assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pertanto,     ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità del possesso di tutti i requisiti previsti e delle eventuali condizioni che danno diritto a un punteggio o priorità in graduatoria, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente Bando.

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativa all’anno di riferimento in corso di validità e relativa dichiarazione (DSU) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;

dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;

copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale;

4documento di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale;

nel caso di concorrenti non residenti e lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti che il richiedente, al momento della domanda, è occupato nella sede o unità locale di Tolentino;

Qualora venga richiesta l’assegnazione di specifici punteggi, alla domanda devono essere altresì allegati i documenti di seguito elencati:

certificazione di presenza di uno o più portatori di handicap riportante il grado di invalidità, ovvero  copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;

attestazione antigienicità alloggio rilasciata da Enti Pubblici competenti, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli uffici competenti;

copia provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile (sfratto, verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione).

Le condizioni che danno titolo al punteggio devono sussistere al momento della presentazione  della domanda.

Le condizioni oggettive di alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi  punteggi, verranno accertate d’ufficio dal Comune.

 

Le condizioni di punteggio connesse:

All’ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;

Alle fattispecie del rilascio forzoso dell’alloggio;

che siano sopravvenute successivamente alla presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall’aspirante assegnatario in sede di osservazioni alla graduatoria provvisoria (art. 15 del regolamento).

Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all’atto della domanda.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolentino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro  il 14/04/2023.

 

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, che, a richiesta, ne rilascia attestazione di ricevuta, durante l’orario di apertura al pubblico;

spedita con raccomandata A/R; in tal caso per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione;

spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata al richiedente, all’indirizzo  comune.tolentino.mc@legalmail.it; in tal caso la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 68/2005;

 

La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l’attribuzione dei punteggi contenuti all’art. 12 del vigente Regolamento comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 95 del 29.11.2022, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente.

 

II Comune, in fase d’istruttoria delle domande, e l’apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell’assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Tolentino ed inserita nel sito web del Comune per quindici giorni consecutivi, periodo in cui l’interessato può presentare opposizione alla Commissione preposta alla formazione della graduatoria, che decide nei successivi 30 giorni. Delle risultanze della graduatoria provvisoria è data comunicazione a ciascun aspirante tramite lettera raccomandata con l’indicazione analitica del punteggio conseguito e dell’eventuale documentazione mancante. Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l’eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi E.R.P.

La graduatoria definitiva viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per almeno quindici giorni ed inserita nel sito web dello stesso. Delle risultanze della graduatoria definitiva viene altresì data comunicazione scritta, con lettera raccomandata, a ciascun richiedente, con l’indicazione analitica del punteggio attribuito e dei modi e termini per l’impugnazione.

La nuova graduatoria avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oltre  i quali decadrà automaticamente.

 

Gli alloggi che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine della graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario.

 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 95 del 29.11.2022.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente Bando.

Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale alla pagina www.comune.tolentino.mc.it

Contenuto inserito il 14/02/2023

Informazioni

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Autore Ufficio Stampa

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