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Accensione caloriferi autorizzata per un massimo di quattro ore
L’accensione degli impianti termici ubicati nell’ambito del territorio comunale è consentito unicamente nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 15 aprile di ciascun anno.
La normativa, comunque, stabilisce che al di fuori dei periodi stabiliti, gli impianti termici “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”.
Pertanto i Sindaci, con apposita ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, assicurando altresì l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti così adottati.
Viste le attuali condizioni climatiche, che stanno facendo registrare un brusco calo della temperatura nelle ore notturne e che sono tali da imporre la necessità dell’accensione degli impianti termici, è stata emessa una ordinanza che stabilisce che l’accensione, in caso di necessità, dalla data odierna fino al giorno 31 ottobre c.a. degli impianti termici degli edifici pubblici e privati per un periodo che non ecceda le quattro ore giornaliere.
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Autore | Ufficio Stampa |