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Pubblicità delle spese elettorali – Cosa prevede lo Statuto del Comune
A proposito della pubblicità delle spese elettorali, lo statuto comunale, all’art. 33, prevede che “ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i Consiglieri Comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria. I rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia”.
I partecipanti alla competizione elettorale dovranno quindi prevedere anche la presentazione di tale documentazione, oltre quella prevista dalla legge.