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Referendum popolari abrogativi in tema di giustizia. VOTO PER CORRISPONDENZA degli ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO.
L’art. 4/bis, comma 2, della Legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della Legge n. 165/2017, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il giorno 11 maggio 2022 in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4/bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.
In allegato si potrà trovare l’apposito modello di opzione in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori.
Si ricorda la scadenza tassativa della presentazione del modello di opzione fissata per il giorno 11 maggio 2022.