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Ordinanza del Sindaco n. 21 – Utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblichi
Il Sindaco di Caldarola con l’ordinanza 21 del 16/05/2020 ha stabilito che:
1)A decorrere dalla pubblicazione e fino alla revoca della presente ordinanza
• nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle
banche ed in ogni altro luogo chiuso nel quale sia previsto l’accesso generalizzato di persone,
l’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente indossando le mascherine;
• nei luoghi pubblici all’aperto è obbligatorio essere muniti di mascherina; la mascherina dovrà
essere prontamente indossata al venir meno delle condizioni di individualità ed isolamento,
quando il distanziamento interpersonale sia inferiore ad un metro
2)Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il 2. fatto costituisca
reato, che la violazione alla presente prevede la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro
500,00 (pagamento in misura ridotta euro 50,00) ex art. 7bis D.Lgs.267/200