Referendum del 29 marzo 2020: Voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge n. 104/1992, e gli elettori affetti da grave infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Contenuto inserito il 20/02/2020

Informazioni

Nome della tabella
Ufficio

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità